IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  d),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in  particolare,  l'art.
14: 
  comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1,  lettera  a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al
Governo la delega ad adottare, con le modalita' di  cui  all'art.  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle
quali si ritiene indispensabile la permanenza in  vigore,  secondo  i
principi e criteri direttivi fissati nello  stesso  comma  14,  dalla
lettera a) alla lettera h); 
  comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al
citato comma 14, provvedono,  altresi',  alla  semplificazione  o  al
riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in  vigore
con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; 
  comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione  del
prescritto parere da parte  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli  da  20  a
22; 
  Visto  il  concerto  reso  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal  Ministro
per  le   pari   opportunita',   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, dal Ministro  per  l'attuazione  del
programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal  Ministro
dell'interno,   dal   Ministro   della   giustizia,   dal    Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dal
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro  della  salute  e  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per  la
famiglia, la droga e il servizio  civile  e  dal  Sottosegretario  di
Stato  e  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le  riforme  per  il
federalismo, dal Ministro per  le  politiche  europee,  dal  Ministro
della   gioventu',   dal   Ministro   del   turismo,   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la richiesta di parere inviata in data 30  giugno  2009  alle
Conferenze Stato Regioni e Unificata; 
  Visto il parere reso  dal  Consiglio  della  magistratura  militare
nella seduta del 7 luglio 2009; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010; 
  Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la
semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            Convocazione 
 
1. Il Consiglio supremo di difesa,  nel  presente  titolo  denominato
Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi  di
ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che  se  ne
ravvisi la necessita', dal Presidente della  Repubblica,  di  propria
iniziativa,  previa  intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ovvero su proposta dello stesso  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
2. La convocazione e' effettuata, se non  ricorre  l'ipotesi  di  cui
all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione  dell'ordine
del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro  che  sono
stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice, di  norma  cinque
giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. 
3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno  e
alla preparazione della  connessa  documentazione  sono  affidati  al
segretario del Consiglio. 
 
          Avvertenza: 
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
          - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il  seguente:
          «L'esercizio della funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
          - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblicail potere di promulgare le leggi
          ed  emanare  i  decreti  aventi  valore  di   legge   e   i
          regolamenti. 
          - L'art. 117 della Costituzione,  tra  l'altro,  elenca  le
          materie rientranti nella competenza esclusiva dello  Stato,
          tra cui, al secondo comma,  lettera  d),  «difesa  e  Forze
          armate;  sicurezza  dello   Stato;   armi,   munizioni   ed
          esplosivi». 
          - Il testo degli artt. 17 e 17-bis della  legge  23  agosto
          1988  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
          «Art. 17 (Regolamenti). - 1.  Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
          a) l'esecuzione delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge; 
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
          e) 
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
          3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
          4. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
          4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
          a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione  con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
          c)  previsione   di   strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
          d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
          e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura   non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
          4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1  del
          presente articolo, si provvede al periodico riordino  delle
          disposizioni regolamentari vigenti,  alla  ricognizione  di
          quelle che sono state oggetto di  abrogazione  implicita  e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
          «Art. 17-bis (Testi unici compilativi).  -  1.  Il  Governo
          provvede, mediante testi unici compilativi,  a  raccogliere
          le disposizioni aventi forza di legge regolanti  materie  e
          settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: 
          a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 
          b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,
          da successive disposizioni; 
          c)  coordinamento  formale  del  testo  delle  disposizioni
          vigenti  in  modo  da  garantire  la  coerenza   logica   e
          sistematica della normativa; 
          d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel  testo
          unico, che restano comunque in vigore. 
          2. Lo schema di  ciascun  testo  unico  e'  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di Stato deve esprimere entro quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. 
          3. Il Governo puo' demandare la redazione degli  schemi  di
          testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo
          unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui  al  regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
          ha facolta' di avvalersi  di  esperti,  in  discipline  non
          giuridiche, in numero non superiore a  cinque,  nell'ambito
          dei propri ordinari stanziamenti di bilancio  e,  comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato  non  e'
          acquisito  il  parere  dello  stesso,  previsto  ai   sensi
          dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato  testo
          unico  di  cui  al  regio  decreto  n.   1054   del   1924,
          dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, e del comma 2 del presente articolo.». 
          - Il testo dei commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della  legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo  per  l'anno  2005),  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale del 1 dicembre 2005, n. 280, e' il seguente: 
          «Art. 14 - 1.-13. (omissis). 
          14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine  di
          cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le
          modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi  che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se  modificate  con
          provvedimenti   successivi,   delle   quali   si    ritiene
          indispensabile la permanenza in vigore, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
          a) esclusione delle  disposizioni  oggetto  di  abrogazione
          tacita o implicita; 
          b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito  la
          loro  funzione  o  siano  prive  di   effettivo   contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
          c) identificazione delle disposizioni  la  cui  abrogazione
          comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; 
          d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
          regolamentazione di ciascun settore,  anche  utilizzando  a
          tal fine le procedure di analisi  e  verifica  dell'impatto
          della regolazione; 
          e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore
          per settori omogenei o per materie,  secondo  il  contenuto
          precettivo di ciascuna di esse; 
          f) garanzia della coerenza giuridica, logica e  sistematica
          della normativa; 
          g) identificazione delle disposizioni  la  cui  abrogazione
          comporterebbe  effetti  anche   indiretti   sulla   finanza
          pubblica; 
          h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti
          ricognitivi, emanati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  4,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  aventi  per  oggetto  i
          principi fondamentali della legislazione dello Stato  nelle
          materie previste  dall'articolo  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione. 
          15. I decreti legislativi di cui  al  comma  14  provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
          16.-21. (omissis). 
          22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi  dei  decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis
          sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia  entro
          trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di  non  accogliere,
          in  tutto  o  in  parte,  le  eventuali  condizioni  poste,
          ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con  le
          eventuali modificazioni, alla  Commissione  per  il  parere
          definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se  il
          termine previsto per il parere della Commissione  cade  nei
          trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei  termini
          previsti dai commi 14,  14-quater,  15,  18  e  18-bis,  la
          scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.». 
          - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base  di  un  programma  di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
          2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma  1   prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
          3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per  le
          singole  materie,  stabiliti  con  la  legge   annuale   di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) definizione  del  riassetto  normativo  e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
          a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni vigenti, apportando  le  modifiche  necessarie
          per garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica
          della normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare
          il linguaggio normativo; 
          b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta  salva
          l'applicazione dell'articolo 15  delle  disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
          c) indicazione dei principi generali,  in  particolare  per
          quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,  al
          contraddittorio,  alla  trasparenza   e   pubblicita'   che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
          d)    eliminazione    degli    interventi    amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
          e) sostituzione  degli  atti  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
          f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di
          un atto di consenso, comunque denominato, che non  implichi
          esercizio  di  discrezionalita'  amministrativa,  corredate
          dalla documentazione e dalle certificazioni  relative  alle
          caratteristiche tecniche  o  produttive  dell'attivita'  da
          svolgere, eventualmente richieste, si  considerano  accolte
          qualora non  venga  comunicato  apposito  provvedimento  di
          diniego entro il termine fissato per categorie di  atti  in
          relazione   alla   complessita'   del   procedimento,   con
          esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra  silenzio  e
          diniego o rifiuto; 
          g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative  non
          direttamente rivolte: 
          1)  alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
          2)  alla  eliminazione  delle  rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
          3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
          delle attivita' economiche e lavorative; 
          4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
          rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 
          5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
          h)  promozione  degli  interventi  di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
          i) per le ipotesi per le  quali  sono  soppressi  i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
          l) attribuzione delle funzioni  amministrative  ai  comuni,
          salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,  citta'
          metropolitane, regioni  e  Stato  al  fine  di  assicurarne
          l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
          fondamentali di attribuzione  delle  funzioni  secondo  gli
          stessi criteri da parte  delle  regioni  nelle  materie  di
          competenza legislativa concorrente; 
          m)    definizione    dei     criteri     di     adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
          n)  indicazione  esplicita  dell'autorita'   competente   a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
          3-bis. Il Governo, nelle materie  di  competenza  esclusiva
          dello Stato,  completa  il  processo  di  codificazione  di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari regolanti la medesima materia,  se  del  caso
          adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e
          semplificandole secondo i  criteri  di  cui  ai  successivi
          commi. 
          4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
          emanati  sulla  base  della  legge  di  semplificazione   e
          riassetto  normativo  annuale,  per  quanto   concerne   le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
          a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
          b)  riduzione  dei   termini   per   la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
          c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso  tipo
          che si svolgono presso  diverse  amministrazioni  o  presso
          diversi uffici della medesima amministrazione; 
          d) riduzione del numero di  procedimenti  amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
          e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
          e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni  che
          prevedano  termini  perentori,  prorogabili  per  una  sola
          volta, per le fasi  di  integrazione  dell'efficacia  e  di
          controllo degli atti, decorsi i quali  i  provvedimenti  si
          intendono adottati; 
          f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa
          e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione
          e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari
          dell'azione amministrativa; 
          f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte  delle
          amministrazioni  e  dei  soggetti  a   queste   equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
          f-ter)  conformazione  ai   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
          f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e  degli
          atti  equiparabili  comunque  denominati,   nonche'   delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
          f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture  tecniche  e
          amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre   pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
          5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
          6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica, di concerto con il  Ministro  competente,  previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle
          autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche'
          delle competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  della
          Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono  resi
          entro  novanta  giorni  dalla   richiesta;   quello   delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
          7. I regolamenti di cui al comma 2,  ove  non  diversamente
          previsto dai decreti  legislativi,  entrano  in  vigore  il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  data   della   loro
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con  effetto  dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
          8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre  ai
          principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: 
          a) trasferimento  ad  organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
          b) individuazione delle responsabilita' e  delle  procedure
          di verifica e controllo; 
          c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non  piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
          d)  soppressione  dei  procedimenti  che  comportino,   per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
          e)   adeguamento    della    disciplina    sostanziale    e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
          f)  soppressione  dei  procedimenti   che   derogano   alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
          g)  regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli   aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
          8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi  di
          semplificazione e di  qualita'  della  regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
          9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
          semplificazione e del riassetto normativo nelle materie  di
          loro competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di  indirizzo  e
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          che garantisce anche l'uniformita'  e  l'omogeneita'  degli
          interventi di riassetto e  semplificazione.  La  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso  di  inerzia
          delle   amministrazioni   competenti,   l'attivazione    di
          specifiche iniziative di  semplificazione  e  di  riassetto
          normativo. 
          10. Gli organi responsabili  di  direzione  politica  e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
          11. I servizi di controllo  interno  compiono  accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
          - Il testo degli artt. 20, 21 e 22 del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del  30  agosto  1999,  n.  203,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 20 (Attribuzioni). - 1.  Al  ministero  della  difesa
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
          2. Il ministero esercita in particolare  le  funzioni  e  i
          compiti concernenti le seguenti aree: 
          a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello  Stato,
          del territorio  nazionale  e  delle  vie  di  comunicazione
          marittime ed aree, pianificazione generale operative  delle
          Forze armate  e  Interforze  con  i  conseguenti  programmi
          tecnico  finanziari;  partecipazione   a   missioni   anche
          multinazionali  per  interventi  a  supporto  della   pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed attuazione delle decisioni da questi adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle libere  istituzioni  ed  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
          b)  area  tecnico  amministrativa  e  tecnico  industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento  militare;  bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.». 
          «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero  si  articola  in
          direzioni  generali  in  numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale. 2. Sono  fatte  salve
          le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997,  n.
          25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997,  n.  264,  nel
          decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel  decreto
          legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonche' nell'articolo
          2 del decreto del Presidente della Repubblica  18  novembre
          1965, n. 1478.». 
          «Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa).  -  1.  E'  istituita,
          nelle forme disciplinate dagli articoli 8  e  9,  l'Agenzia
          Industrie Difesa, con  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico.  L'agenzia  e'  posta  sotto  la  vigilanza   del
          ministro della difesa, ed e' organizzata  in  funzione  del
          conseguimento  dei  suoi  specifici  obiettivi,  ai   sensi
          dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n.
          59. Scopo dell'agenzia e' quello di  gestire  unitariamente
          le attivita' delle unita' produttive ed  industriali  della
          difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio
          1998 del ministro della difesa  indicati  con  uno  o  piu'
          decreti dello stesso ministro,  da  adottare  entro  il  31
          marzo  2000.  L'agenzia  utilizza  le  risorse  finanziarie
          materiali ed umane delle unita' dalla  stessa  amministrate
          nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 
          2.   Le   norme   concernenti   l'organizzazione   ed    il
          funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto   dell'obiettivo
          dell'economia gestione  e  dei  principi  che  regolano  la
          concorrenza  ed  il  mercato  in  quanto  applicabili.  Con
          decreto del ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo  4,
          comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.  459,
          e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
          modalita' per la  trasformazione  in  societa'  per  azioni
          delle unita' produttive ed industriali di cui  al  comma  1
          ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
          diritto  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 283 del 1998.». 
          - Il testo del comma 1 dell'art. 26  del  decreto-legge  25
          giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
          comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
          2008, n. 147, e' il seguente: 
          «1. Gli enti  pubblici  non  economici  con  una  dotazione
          organica inferiore alle 50  unita',  con  esclusione  degli
          ordini professionali e loro federazioni, delle  federazioni
          sportive  e  degli  enti  non  inclusi  nell'elenco   ISTAT
          pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui  funzione
          consiste nella conservazione  e  nella  trasmissione  della
          memoria della Resistenza e delle  deportazioni,  anche  con
          riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva
          della Giornata della memoria,  e  30  marzo  2004,  n.  92,
          istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle  Autorita'
          portuali, degli enti parco e degli enti  di  ricerca,  sono
          soppressi al novantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ad
          eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  per  la
          semplificazione normativa, da emanarsi  entro  il  predetto
          termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti  pubblici
          non economici, per i quali, alla scadenza  del  31  ottobre
          2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino  ai
          sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244.  Gli  enti  confermati  ai  sensi  del  primo
          periodo possono essere oggetto di regolamenti  di  riordino
          di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma  634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma.». 
          - Il testo degli artt. 20 e 21 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003 n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei
          dati personali), pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del  29  luglio  2003,  n.  174,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 20  (Principi  applicabili  al  trattamento  di  dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
          2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica  la
          finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
          dati sensibili e di operazioni eseguibili,  il  trattamento
          e' consentito solo in riferimento ai  tipi  di  dati  e  di
          operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
          che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione   alle
          specifiche finalita' perseguite  nei  singoli  casi  e  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
          3. Se il trattamento non e' previsto espressamente  da  una
          disposizione  di  legge   i   soggetti   pubblici   possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
          4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni  di
          cui  ai  commi  2   e   3   e'   aggiornata   e   integrata
          periodicamente.». 
          «Art. 21  (Principi  applicabili  al  trattamento  di  dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte  di  soggetti  pubblici   e'   consentito   solo   se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento del Garante che specifichino le finalita'  di
          rilevante interesse pubblico del  trattamento,  i  tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. 
          2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». 
          - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto  legislativo
          9 aprile 2008, n.  81  (Attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  30
          aprile 2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art.3 - 1. (omissis). 
          2. Nei riguardi  delle  Forze  armate  e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».